Tutti i fabbricati devono essere resi noti allo stato, per la tassazione, ovvio!
Chiunque possieda beni immobili -quindi sia i terreni che i fabbricati– è tenuto a denunciarli. Lo specifico elenco è il catasto, si deve far redigere la relativa pratica ad un professionista abilitato.
I terreni devono essere ri-denunciati in catasto quando cambia la loro natura, quindi piuttosto raramente. Più probabile scaturisca l’obbligo di farlo per gli edifici. Infatti, si può aver costruito un nuovo fabbricato, per quanto piccolo, o lo si è modificato per ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione ma pure demolizione parziale o totale. Tutte queste operazioni prevedono che a lavori terminati si provveda alla denuncia in catasto.
Il tecnico incaricato (architetto, ingegnere, geometra o perito industriale) perciò, agendo per conto della proprietà, procede innanzitutto al rilievo dello stato dei luoghi. Quindi verifica con la visura quanto presente nella banca dati catastale. Predispone poi ed inoltra quanto serve all’aggiornamento in modo che vi sia corrispondenza tra la realtà e la rappresentazione nei registri delle proprietà. Ricordiamo che questi ultimi sono divisi in due parti: nella prima sono presenti i terreni, nella seconda i fabbricati
Per questo motivo pure le pratiche da presentare sono duplici, la prima nel catasto dei terreni modifica la qualità dei terreni e la rappresentazione che questi hanno nella mappa, ad esempio inserendo i fabbricati di nuova costruzione ma anche trasferendo la particella all’altra sezione dello stesso ente, il catasto dei fabbricati, dove descrive ovviamente gli edifici e quindi le singole unità immobiliari che li compongono insieme alle relative aree di pertinenza.
Le procedure da utilizzare sono di tipo diverso, e sono comunemente identificate dal nome del software che deve essere utilizzato per interagire inoltrando le diverse pratiche: pregeo per il catasto terreni, e docfa per il catasto fabbricati.
Una corretta denuncia catastale consente di pagare le giuste imposte e pure di vendere l’immobile, dato che la legge prevede lo si dichiari nel rogito, sottoscrivendo le planimetrie insieme alla parte acquirente.
autore: Massimo Meneghin