Ormai è cosa fatta, o almeno così sostiene chi ci governa, sta per essere emanato il quarto condono edilizio.
Le motivazioni -vere o false che siano- risiederebbero nella soluzione di problemi edilizi, possibili solo -appunto- con un nuovo condono edilizio. Questi si sono generati tempo addietro e, di fatto, oggi spesso non sono risolvibili. Altro motivo risiede nella necessità (o volontà) di risolvere l’atavico mal funzionamento degli uffici tecnici comunali. In questa sede tutto ciò non ci interessa, è un problema politico ed organizzativo, qui vogliamo cogliere l’opportunità.
Dalle anticipazioni emerse sembra che si potranno sanare le piccole opere edilizie illegittime, più semplici difformità che abusi edilizi veri e propri, che, sintetizzando ed esemplificando, e fatta salva la verifica di ciò che sarà contenuto nelle norme effettivamente emanate:
- difformità di natura formale, quindi non sostanziali ma dovute soprattutto all’interpretazione della normativa, troppe volte affatto chiara;
- difformità edilizie “interne”, quali le modifiche alla tramezzatura;
- difformità legittimabili al momento della realizzazione ma non sanabili ora (se non con questo condono) per la cosiddetta “doppia conformità”, cioè il rispetto delle norme vigenti oggi e allora;
- cambio della destinazione d’uso in immobili di categorie “omogenee”;
- aumento delle tolleranze.
Non tutto perciò sarà sanabile ma lo si potrà fare per molte piccole opere. Si tratta di quelle che potremmo definire “minori” ma che sono comunque importanti, Come definire, infatti, ciò che può impedire la compravendita, la ristrutturazione ed il ricorso alle detrazioni fiscali.
Agli scettici deve essere ricordato come molti di coloro che non hanno usufruito in precedenza del condono edilizio -generalmente per motivi economici- se ne sono pentiti amaramente, specie chi avrebbe potuto far ricorso al primo, assolutamente meno costoso.
Infine, si consiglia di affidarsi a tecnici preparati perché la sanatoria, sia quella ordinaria (in vigore ma non sempre possibile) che quella straordinaria (appunto dei condoni) sono comunque delle autodenunce. Ovviamente se l’iter giunge a compimento non ci sono problemi, anzi, ma se per qualche motivo non fosse così (ad esempio un vincolo di cui non sì era tenuto conto)?
Qualche consiglio viene riportato in questa sezione, necessariamente in continuo aggiornamento, ad esempio:
- valore dei fabbricati
- riguarda anche noi
- perché conviene
- come cominciare
- a chi affidarsi
- rilevare il fabbricato
- verificare le autorizzazioni edilizie
- controllare l’accatastamento
- quanto costa
- quando non serve
- se non posso condonare?
autore: Massimo Meneghin