Avere occhio non basta, servono dati oggettivi!
Il tema del condono edilizio è quello della legittimità dei fabbricati, la cosiddetta “conformità edilizia“, sinteticamente comprendere lo stato dell’arte del fabbricato esistente, dal punto di vista normativo. In parole povere ma chiare: l’immobile è stato costruito e/o ristrutturato in modo autorizzato o meno? In modo drastico, invece: vi sono abusi edilizi?
Per rispondere con cognizione di causa non basta un’occhiata sommaria. Piaccia o non piaccia l’edificio deve essere misurato. Il rilievo è, infatti, importantissimo, per non dire irrinunciabile.
Non basta “passeggiare” nel fabbricato con la planimetria in mano, al massimo questo può andare bene per un primo approccio. In particolare, se già dal primo metterci la testa emergono dei dubbi, si deve procedere al completo rilievo di quanto esiste.
Lo scopo è il confronto tra lo stato legittimo (perché autorizzato) e quanto realizzato (ciò che abbiamo misurato)! Vedremo in altra parte i possibili risultati, di sicuro però per poter dare un parere autorevole dobbiamo avere uno strumento di analisi di valore. Banalmente: il rilievo deve essere effettuato senza risparmi (di tempo ad esempio) e da personale competente.
Non si devono fare rilievi tanto precisi da poter realizzare un pezzo meccanico da incastrare perfettamente, sarebbe uno spreco!, ma nemmeno passare all’estremo opposto, quello che prevede di fare un paio di misure, ricavando il resto dai disegni depositati.
Se possediamo i disegni allegati all’ultima pratica edilizia, possiamo misurare le parti quotate (dove sono riportate le misure), di solito le dimensioni dei vani e quelle complessive del fabbricato (lunghezza, larghezza e altezza). Il risultato potrebbe, ed anzi dovrebbe, rincuorarci oppure allarmarci.
In mancanza di certezze, dal non sentirsi sicuri del proprio operato come rilevatori al non riuscire a comprendere la differenza tra le distanze indicate nella documentazione ufficiale e quelle misurate, non resta che affidarsi ad un professionista. Questo, nel caso, potrà pure estendere l’incarico alla redazione di quanto serve per giungere al Condono edilizio 2024.
autore: Massimo Meneghin